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Federazione Provinciale di
Reggio Calabria
L’amministratore di sostegno:
la legge e le applicazioni pratiche
Reggio
Calabria - Palazzo Sarlo - 18/06/2005
Amministratore di sostegno: l’orientamento
delle famiglie
di Anna Campolo
La legge n. 6 del 9.1.2004, ha
introdotto nel codice civile la figura dell’amministratore di
sostegno. Una legge molto attesa, soprattutto da noi genitori di
persone con disabilità intellettiva e relazionale, per i motivi che
cercherò di esprimere in questo mio breve intervento, oltre ad
essere attesa da tutto il mondo della disabilità perché si prevedono
effetti capaci di incidere profondamente sulla quotidianità della
loro esistenza.
La disciplina precedentemente in
vigore, era in incentrata sugli istituti dell’interdizione e
inabilitazione, non risparmiando alle persone disabili e loro
familiari molteplici difficoltà, fra tutte, il dover sottoporre un
proprio congiunto ad un mortificante processo di totale o parziale
privazione dei diritti civili con tutto ciò che ne consegue, sotto
l’aspetto giuridico, economico e, soprattutto, umano. Quanto detto
appariva ancor più ingiusto nei casi in cui la persona disabile
manteneva comunque un certo grado di capacità naturali.
Spesso le famiglie al primo approccio
con il figlio disabile in situazione di gravità, vivono la loro
condizione in solitudine, e spesso accade che gli stessi parenti si
allontanino. Ed allora la domanda è “se nessuno dei miei collaterali
o affini si preoccupa di darmi una mano, perché deve poi dare la
propria opinione se mio figlio deve essere interdetto o meno?”
Sembrerà banale, ma già a questa
domanda il nuovo istituto da una risposta, infatti nel procedimento
per la nomina dell’amministratore vengono esclusi dalla
comparizione gli affini ed i parenti in linea collaterale eccetto i
fratelli.
Nel corso di un procedimento di
interdizione, invece, è attesa la comparizione di un congruo numero
di parenti ed affini, con relativi costi anche morali.
La nuova norma inoltre elimina una
delle maggiori motivazioni che fanno ritardare le cause di
interdizione o inabilità: il difficile reperimento di
parenti/affini, per distanza geografica o, per legame non vicini
alla persona in difficoltà e quindi non sempre disponibili alla
convocazione.
La persona interdetta è impedita a
compiere qualunque atto; non può sposarsi, né fare testamento, né
regalare un oggetto a un amico, né riconoscere un proprio figlio
naturale, né ottenere un impiego. Qualunque atto da lui stipulato è
annullabile. Ma nei fatti tra le circa 700.000 persone con
disabilità psichica viventi in Italia, solo una piccola parte di
essi versa realmente in tale condizione di gravità.
Grazie al nuovo istituto
dell’amministratore di sostegno, la persona disabile beneficiaria,
mantiene tutti i diritti concessi ai cittadini italiani, per quegli
atti non espressamente contemplati dal decreto di nomina
dall’amministratore. Quindi potrà votare, potrà acquistare il pane,
potrà … perché no sposarsi! E’ certo che chi non è in grado di
firmare una cambiale, non può essere invece in grado di “mettere su
famiglia"?
Questi alcuni dei buoni motivi che
hanno spinto la nostra Associazione, l’ANFFAS Onlus, a sposare senza
riserve il nuovo istituto dell’Amministratore di Sostegno, e, ad
ogni livello, sia nazionale che locale, non perdiamo occasione per
promuoverlo non solo attraverso convegni o seminari.
A Reggio Calabria lo promuoviamo da
qualche tempo ancora più concretamente attraverso il Servizio
Accoglienza e Informazioni, lo Sportello Informativo che, tra le
tante altre attività che non sto qui a descrivere, offre consulenza
e supporto alle famiglie che volessero informazioni o avviare le
procedure per il richiedere l’Amministratore di sostegno.
Nei limiti imposti della legge
196/03, proporrò qui alcuni casi trattati, per la parte pertinente
al nostro Servizio, perché mi sembrano emblematiche di risposte che
in altri tempi o non ci sarebbero state o sarebbero state
eccessivamente rigide, dovendo il magistrato dover ricorrere al
altri istituti noti.
Il primo caso: giovane diciottenne al
quale è riconosciuto ritardo mentale medio-grave, non è in grado di
guidare o di gestire grosse somme di denaro, ma ha buone capacità
nello svolgimento di lavori non di concetto e ottime capacità di
relazione. Perché privarlo della facoltà di esprime la propria
dignità? È questa la domanda postami dai genitori allorché il figlio
divenne maggiorenne, ma ecco che l’entrata in vigore della legge
6/2004 offre la soluzione, la possibilità di limitare la
rappresentanza dell’amministratore solo a quegli atti che egli non
è in grado di compiere.
Il secondo caso: persona affetta da
morbo di alzhaimer, possidente ma non in grado di rappresentarsi in
sedi giudiziali o commerciali, come tutelare gli interesse economici
suoi e della famiglia senza ricorrere all’interdizione? Anche in
questo caso l’istituto dell’amministratore di sostegno offre la
soluzione.
Il terzo caso: giovane diciottenne,
in situazione di grave disabilità fisica ma con lievissimo ritardo
psichico, è possibile che sia tutelata pur riconoscendole il proprio
diritto umano di auto-rappresentarsi? Ella stessa indica al giudice
tutelare il nome di colui che dovrà essere il suo amministratore.
Ritengo siano sufficienti questi casi
per offrire un quadro seppur generico di applicazione della legge 6
del 2004. Siamo in attesa di leggere gli esiti di queste che, unite
alle ancora poche sentenze o decreti ancora decisi in ambito
nazionale, a distanza di neanche un anno e mezzo dalla uscita della
legge, possono essere definiti sperimentazioni.
Intanto siamo certi che la legge deve
uscire dai salotti e dalle accademie e deve diventare di pubblico
dominio e questo vuole essere l’obiettivo anche di questo incontro
nelle intenzioni degli organizzatori.
Le famiglie devono altresì sapere
che la nuova normativa offre la possibilità di ricorrere alla nomina
di un amministratore anche per coloro che fossero stati
precedentemente sottoposti ad inabilitazione o interdizione (perché
la legge non offriva altra soluzione), e allorché il giudice
tutelare procede alla nomina, decade il precedente decreto. Mediante
l’amministratore di sostegno le famiglie possono avere la
possibilità di evitare le difficili e umilianti procedure
della negazione formale dei diritti civili, perché mentre
l’interdizione priva la persona disabile della completa capacità di
provvedere a sé, l’amministratore di sostegno è autorizzato a
compiere, soltanto gli atti indicati nel decreto di nomina.
L’adozione di questa figura risponde
alle necessità di molti genitori, coniugi o fratelli preoccupati
non solo della quotidianità, ma ancor più che dopo la loro
scomparsa, qualcuno provveda non solo alla gestione corretta del
patrimonio riservato al mantenimento del congiunto disabile, ma
soprattutto che gli sia garantita un’adeguata qualità della vita.
Interessante notare che il giudice possa anche intervenire
d’ufficio per la revoca o sostituzione dell’amministratore “
qualora l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea…” ma
è anche la stessa persona amministrata a poter rivolgere al
giudice istanza motivata per richiedere un tale intervento.
Un ultima annotazione riguarda il
fatto che tutte le procedure si svogono senza spese di giustizia e
che il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e soprattutto
sarà motivato e dettagliato secondo il caso personale specifico.
Concludo ricordando che un importante
ruolo avranno gli assistenti sociali del territorio dove la persona
disabile vive o è inserita, perché ad essi spetta il compito di
stilare la relazione riguardante il progetto di aiuto ed
inserimento. Qualche perplessità in merito, considerando che i
fruitori dell’amministrazione di sostegno potrebbero essere in
numero elevato, quale formazione è stata o sarà avviata in merito
alla materia? temo che se non saranno previste risorse economiche
ad hoc ci saranno notevoli difficoltà da parte dei comuni ed enti
locali ad intraprendere iniziative qualificate in settori che di
norma lamentano carenza di fondi e personale.
Sul nostro territorio molti aspetti
importanti e qualificanti, legati all’applicazione della legge
328/2000 sono ancora disattesi, auguriamoci che a vantaggio di chi
dovrebbe beneficiarne, la sorte di questa legge sia quella di vedere
la piena applicazione nello spirito con cui è stata pensata.
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