Logo Anffas Onlus di Reggio Calabria

Logo Anffas onlus Sede Locale Reggio CalabriaRC
Anffas Onlus - Sede Locale Reggio Calabria
Viale A. Moro Trav. Soccorso a Mare, 6
 89129 Reggio Calabria
info-rc@anffascalabria.net
Nulla su di noi senza di noi!

Torna alla pagina principale del sito

Federazione  Provinciale di Reggio Calabria

L’amministratore di sostegno:

la legge e le applicazioni pratiche

Reggio Calabria - Palazzo Sarlo - 18/06/2005

 Amministratore di sostegno: l’orientamento delle famiglie

di Anna Campolo

 La legge n. 6 del 9.1.2004, ha introdotto nel codice civile la figura dell’amministratore di sostegno. Una legge molto attesa, soprattutto da noi genitori di persone con disabilità  intellettiva e relazionale, per i motivi che cercherò di esprimere in questo mio breve intervento, oltre ad essere attesa da tutto il mondo della disabilità perché si prevedono effetti capaci di incidere profondamente sulla quotidianità della loro esistenza.

La disciplina precedentemente in vigore, era in incentrata sugli istituti dell’interdizione e inabilitazione, non risparmiando alle persone disabili e loro familiari  molteplici difficoltà, fra tutte, il dover sottoporre un proprio congiunto ad un mortificante processo di totale o parziale privazione dei diritti civili con tutto ciò che ne consegue, sotto l’aspetto giuridico, economico e, soprattutto, umano. Quanto detto appariva ancor più ingiusto nei casi in cui la persona disabile manteneva comunque un certo grado di capacità naturali.

Spesso le famiglie al primo approccio con  il figlio disabile in situazione di gravità, vivono la loro condizione in solitudine, e spesso accade che gli stessi parenti si allontanino. Ed allora la domanda è “se nessuno dei miei collaterali o affini si preoccupa di darmi una mano, perché deve poi dare la propria opinione se mio figlio deve essere interdetto o meno?”

Sembrerà banale, ma già a questa domanda il nuovo istituto da una risposta, infatti nel procedimento per  la nomina dell’amministratore vengono esclusi dalla comparizione gli affini ed i parenti in linea collaterale eccetto i fratelli.  

Nel corso di un procedimento di interdizione, invece, è attesa la comparizione di un congruo numero di parenti ed affini, con relativi costi anche morali.

La nuova norma inoltre  elimina una delle maggiori motivazioni che fanno ritardare le cause di interdizione o inabilità: il difficile reperimento di parenti/affini, per distanza geografica o, per legame non vicini alla persona in difficoltà e quindi non sempre disponibili alla convocazione.

 La persona interdetta è impedita a compiere qualunque atto; non può sposarsi, né fare testamento, né regalare un oggetto a un amico, né riconoscere un proprio figlio naturale, né ottenere un impiego. Qualunque atto da lui stipulato è annullabile. Ma nei fatti  tra le circa 700.000 persone con disabilità psichica viventi in Italia, solo una piccola parte di essi versa realmente in tale condizione di gravità.

Grazie al nuovo istituto dell’amministratore di sostegno, la persona disabile beneficiaria, mantiene tutti i diritti concessi ai cittadini italiani, per quegli atti non espressamente contemplati dal decreto di nomina dall’amministratore. Quindi potrà votare, potrà acquistare il pane, potrà … perché no sposarsi!  E’ certo che chi non è in grado di firmare una cambiale, non può essere invece in grado di “mettere su famiglia"?

 Questi alcuni dei buoni motivi che hanno spinto la nostra Associazione, l’ANFFAS Onlus, a sposare senza riserve il nuovo istituto dell’Amministratore di Sostegno, e, ad ogni livello, sia nazionale che locale, non perdiamo occasione per promuoverlo non solo attraverso convegni o seminari.

 A Reggio Calabria lo promuoviamo da qualche tempo ancora più concretamente attraverso il Servizio Accoglienza e Informazioni, lo Sportello Informativo che, tra le tante altre attività che non sto qui a descrivere, offre consulenza e supporto alle famiglie che volessero informazioni o avviare le procedure per il richiedere l’Amministratore di  sostegno.

 Nei limiti  imposti della legge 196/03, proporrò qui alcuni casi trattati, per la parte pertinente al nostro Servizio, perché mi sembrano emblematiche di risposte che in altri tempi o non ci sarebbero state o sarebbero state eccessivamente rigide, dovendo il magistrato dover ricorrere al altri istituti noti.

Il primo caso: giovane diciottenne al quale è riconosciuto ritardo mentale medio-grave, non è in  grado di guidare o di gestire  grosse somme di denaro, ma ha buone capacità nello svolgimento di lavori non di concetto e ottime capacità di relazione. Perché  privarlo della facoltà di esprime la propria dignità? È questa la domanda postami dai genitori allorché il figlio divenne maggiorenne, ma ecco  che l’entrata in vigore della legge 6/2004 offre la soluzione, la possibilità di limitare la rappresentanza dell’amministratore solo a quegli atti che egli non  è in grado di compiere.

 Il secondo caso: persona affetta da morbo di alzhaimer, possidente ma non in grado di rappresentarsi in sedi giudiziali o commerciali, come tutelare gli interesse economici suoi e della famiglia senza ricorrere  all’interdizione?  Anche in questo caso l’istituto dell’amministratore di sostegno offre la soluzione.

 Il terzo caso: giovane diciottenne, in situazione di grave disabilità fisica ma con lievissimo ritardo psichico, è possibile che sia tutelata pur riconoscendole il proprio diritto umano di auto-rappresentarsi? Ella stessa indica al giudice tutelare il nome di colui che dovrà essere il suo amministratore.

 Ritengo siano sufficienti questi casi per offrire un quadro seppur generico di applicazione della legge 6 del 2004. Siamo in attesa di leggere gli esiti di queste che, unite alle ancora poche sentenze o decreti ancora decisi in ambito nazionale, a distanza di neanche un anno e mezzo dalla uscita della legge,  possono essere definiti sperimentazioni.

 Intanto siamo certi che la legge deve uscire dai salotti e dalle accademie e deve diventare di pubblico dominio e questo vuole essere l’obiettivo anche di questo incontro nelle intenzioni degli organizzatori.

 Le famiglie devono  altresì sapere che la nuova normativa offre la possibilità di ricorrere alla nomina di un amministratore anche per coloro che fossero stati precedentemente sottoposti ad inabilitazione o interdizione (perché la legge non offriva altra soluzione), e allorché il giudice tutelare procede alla nomina, decade il precedente decreto. Mediante l’amministratore di sostegno le famiglie possono avere  la possibilità di evitare  le difficili e umilianti procedure      della negazione formale dei diritti civili, perché mentre l’interdizione  priva la persona disabile della completa capacità di provvedere a sé, l’amministratore di sostegno è autorizzato  a compiere, soltanto gli atti indicati nel decreto di nomina.

 L’adozione di questa figura risponde alle necessità di molti genitori, coniugi o fratelli  preoccupati non solo della quotidianità, ma ancor più che dopo la loro scomparsa, qualcuno provveda non solo alla gestione  corretta del patrimonio riservato al mantenimento del congiunto disabile, ma soprattutto che gli sia garantita  un’adeguata qualità della vita. Interessante notare  che il giudice possa anche intervenire d’ufficio  per la revoca o sostituzione  dell’amministratore “ qualora l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea…”  ma è anche  la stessa persona amministrata a poter rivolgere al  giudice istanza motivata per richiedere un tale intervento.

 Un ultima annotazione riguarda il fatto che tutte le procedure si svogono senza spese di giustizia  e che il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e soprattutto sarà  motivato  e dettagliato secondo il caso personale specifico.

 Concludo ricordando che un importante ruolo avranno gli assistenti sociali del territorio dove la persona disabile  vive o è inserita, perché ad essi spetta il compito di stilare la relazione riguardante il progetto di aiuto ed inserimento. Qualche perplessità in merito, considerando che i fruitori dell’amministrazione di sostegno  potrebbero essere in numero elevato, quale formazione è stata o sarà avviata in merito alla materia?  temo che  se non saranno previste risorse economiche ad hoc ci saranno notevoli difficoltà da parte dei comuni  ed enti locali ad intraprendere iniziative qualificate in settori che di norma lamentano carenza di fondi e personale.

 Sul nostro territorio molti aspetti importanti e qualificanti, legati all’applicazione della legge 328/2000 sono ancora disattesi, auguriamoci che   a vantaggio di chi dovrebbe beneficiarne, la sorte di questa legge sia quella di vedere la piena applicazione nello spirito con cui è stata pensata.

Presentazione

Progetto CristAl

Progetto Lehel

Richiesta Info

News

Contattaci

Nostri Partners

Siti ANFFAS

Link Utili