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Anffas Onlus - Sede Locale Reggio Calabria
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S T A T U T O

della

Sede Locale di Reggio Calabria

Titolo Primo – Sede, Fini e Risorse economiche

Art. 1) Costituzione — E’ istituita “l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS. – ONLUS di Reggio Calabria”. In breve denominabile anche “ANFFAS – ONLUS di Reggio Calabria.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n.1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n. 8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n.266/76/2001 set. 1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Art. 2) Sede - L’Associazione ha sede in Reggio Calabria.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Art. 3) Finalità e attività—L’associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L’Associazione persegue il proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento di essere parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell’ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambio amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l’Handicap;

d) promuovere l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;

f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

3.1) Obblighi connessi all’appartenenza all’ANFFAS Nazionale — Le attività di cui all’Art. 3 vengono esercitate in

coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale rispetto a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L’esercizio dell’attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall’art. 4 dello statuto dell’ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. RM 2000c001040.

Ai fini dell’utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell’ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L’ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall’ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L’ANFFAS locale si obbliga ad aderire all’Organismo Regionale dei Soci dell’ANFFAS Nazionale, come previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L’ANFFAS locale si obbliga, nell’eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell’Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell’ANFFAS Nazionale, l’esercizio delle facoltà ivi previste.

Art. 4) Risorse economiche — Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:

1) quote sociali;

2) contributi dei soci;

3) contributi di privati;

4) contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;

5) contributi di organismi internazionali;

6) lasciti e donazioni;

7) rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;

8) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97:

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall’ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo Secondo: Soci

Art. 5) Soci — I soci che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari:

Sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l’attività dell’Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

L’attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i soci Ordinari ed Amici sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall’Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all’Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni socio all’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall’Anffas Nazionale.

Art. 6) Cessazione della qualità di socio —L’Appartenenza all’Associazione cessa:

a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno in corso;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per gravi comprovanti motivi.

Contro il Provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Art. 7) Organi dell’Associazione — L’associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi impegnati all’attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell’ambito dei programmi approvati dall’assemblea.

Gli Organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

5) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 bis) – Cariche sociali — Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non soci. L’eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi Statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 8) Assemblee: Convocazioni — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, nell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 20 giorni prima dell’assemblea.

L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9) Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi —L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all’Assemblea con non più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Art. 10) Assemblee: poteri —L’Assemblea ordinaria:

1) elegge il Presidente dell’Associazione;

2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all’art. 11;

3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

4) delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti;

5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall’ANFFAS Nazionale;

6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di cui uno iscritto all’albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti;

7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;

8) stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;

10) elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

11) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall’ANFFAS Nazionale.

L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie;

b) delibera sulla scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 18.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.

Art. 11) Consiglio direttivo: composizione — Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente eletto dall’Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

1) Il Presidente dei probiviri;

2) I coordinatori delle commissioni di lavoro;

3) Qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 12) Consiglio direttivo: funzionamento — Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13) Consiglio direttivo: poteri — Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni od incarichi al Presidente, ai Consiglieri , a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e successivamente all’eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di Amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Art. 14) Consiglio direttivo: decadenza del consigliere — A Sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell’art. 7 bis;

2) scadenza del mandato;

3) decesso;

4) mancata partecipazione ad almeno 3 Consigli consecutivi senza giustificato motivo;

5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne in caso di malattia o grave impedimento;

6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale:

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all’Assemblea ordinaria:

Art. 15) Presidente del Consiglio direttivo— Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 16) Collegio dei revisori dei conti — Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l’elezione deve essere eletto il Presidente.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Art. 17) Collegio dei probiviri — L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra i Soci stessi.

Titolo Quarto – Norme Amministrative

Art. 18) Bilancio e avanzi di gestione — L’esercizio

dell’Associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell’unitaria struttura ANFFAS.

Art. 19) Durata dell’Associazione — La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Art. 20) Scioglimento — Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria; l’avviso dell’Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.

L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell’Autorità di Controllo di cui all’art. 3 comma 189 e successivi della Legge 662/96.

Art. 21) Norme di rinvio — Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

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