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Introduzione
nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo i), relativo
all'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile
in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali
Capo
I
FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1.
1.
La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente.
Capo
II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1.
La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è
sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle
persone prive in tutto od in parte di autonomia".
Art.
3.
1.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il
seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno. Art. 404. - (Amministrazione
di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio. Art. 405. - (Decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa
pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo
406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso
solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se
l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la
necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la
conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere
alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando
gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per
conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può
compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5)
dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di
sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità
con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa
l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice
tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto
di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare
nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e
il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è
a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo
è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione
o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per
quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a
conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre
al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede
la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli
interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le
necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.
Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica
e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il
giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche
d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di
nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico
ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La
scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza,
ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove
possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello
o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni
di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o
privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice
tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di
designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il
beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello
svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di
contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel
perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi
in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).
- Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da
374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono
emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in
ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in
favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il
quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che
sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente
convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può
disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si
estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto
riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto
motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore
di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto
all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di
sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si
prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal
momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione
all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). -
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico
ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono
che si siano determinati i presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di
sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi
istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio,
alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno
quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela
del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba
promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa
il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso
l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del
curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la
dichiarazione di interdizione o di inabilitazione". 2.
All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima
che sia decorso un anno dall'approvazione". 3.
Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del
codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
4.
1.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacità naturale". 2. L'articolo 414 del codice civile è
sostituito dal seguente: "Art. 414. - (Persone che possono
essere interdette). - Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità
di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi,
sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione".
Art.
5.
1.
Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole:
"possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite
dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate
negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente".
Art.
6.
1.
All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione
appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il
giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione
del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice
competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo
405".
Art.
7.
1.
Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri,
indicati nell'articolo 408".
Art.
8.
1.
All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole:
"del coniuge," sono inserite le seguenti: "della
persona stabilmente convivente,".
Art.
9.
1.
All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il
seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o
l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".
Art.
10.
1.
All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla
revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno,
il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Art.
11.
1.
L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, è abrogato.
Capo
III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1.
L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque
momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di
sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie
sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione
di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario".
Art.
13.
1.
Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non
sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal
contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115". 2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
14.
1.
L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un
registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro
delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un
registro delle amministrazioni di sostegno".
Art.
15.
1.
Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di
sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono
annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali
del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di
ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa,
compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405
del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le
complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando
non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali
del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura
dell'amministrazione di sostegno".
Art.
16.
1.
All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al
numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le
seguenti: ", amministratore di sostegno".
Art.
17.
1.
Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura
civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione"
sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e
dell'amministrazione di sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia
di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte
d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte
d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere
proposto ricorso per cassazione".
Art.
18.
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la
lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione
e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state
revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai
decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di
sostegno". 4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di
sostegno, salvo che siano stati revocati;".
Art.
19.
1.
Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti:
"ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti".
Art.
20.
1.
La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |